Assunzione incarico RSPP esterno
Presentiamo in breve il nostro servizio per aziende e imprese di assunzione dell’incarico RSPP esterno.
Per esigenze specifiche, informazioni sui costi e preventivi riguardo il conferimento dell’incarico ai nostri tecnici consulenti qualificati.
Lo STUDIO DBG offre la possibilità di assumere per ogni settore ATECO, attraverso il proprio personale avente i requisiti previsti dall’art. 32 D.Lgs. 81/08 e s.m.i., l’incarico esterno di
RSPP – Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Il conferimento dell’incarico RSPP al nostro personale competente permette di usufruire della vasta esperienza nel campo della Sicurezza sul Lavoro e ove richiesto può essere completato con i nostri altri servizi di consulenza per le aziende.
Ambiti per la nomina dell’incarico RSPP esterno
L’incarico di RSPP esterno non potrà essere assunto, ai sensi dell’art. 31 c.6 e c.7 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. nei seguenti casi:
a) aziende industriali di cui all’art. 2 del Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni, soggette all’obbligo di notifica o rapporto, ai sensi di art. 6 e 8 Decreto medesimo;
b) centrali termoelettriche;
c) impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni;
d) aziende per fabbricazione e deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
e) aziende industriali con oltre 200 lavoratori;
f) industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;
g) strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.
Competenze dell’incarico RSPP
L’incarico prevede l’attuazione di quanto previsto all’art.33 D.Lgs.81/08 e s.m.i.:
1. Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede:
a) all’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale;
b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all’articolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure;
c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all’articolo 35;
f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all’articolo 36.
2. I componenti del servizio di prevenzione e protezione sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell’esercizio delle funzioni di cui al presente Decreto Legislativo.
3. Il servizio di prevenzione e protezione è utilizzato dal datore di lavoro.